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NUOVA DISCIPLINA ISEE DAL 1° GENNAIO

Con il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta la nuova disciplina in materia di ISEE che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015.

ISEELa scheda tecnica sul sito del Ministero del Lavoro fornisce i dettagli del nuovo modello.
La circolare INPS n. 171 ripercorre, invece, le varie indicazioni di legge e fornisce le prime linee operative per l’applicazione della nuova normativa.

Sezione di interesse per le persone con sindrome di Down maggiorenni:

se la persona con disabilità maggiorenne non è coniugata, non ha figli e vive con i genitori, per la richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario. Il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità e in sede di calcolo dell’ISEE si terrà dunque conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona. (punto 6 della circolare)
L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.
Per prestazioni socio-sanitarie si intendono “prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell’autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio), di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali (per persone non assistibili a domicilio) nonché atti a favorire l’inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi)”.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l’ISEE è calcolato nelle modalità indicate nel punto 7 della circolare che prevede modalità differenziate di calcolo in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

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