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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il Decreto-Legge 24/6/2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” è stato convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

Confermato dunque l’art. 25 “Semplificazioni per i soggetti con invalidità”. In particolare i commi 5 e 6 introducono novità sul tema del riconoscimento dell’invalidità civile.

Il comma 5 recita:
“Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.”

Rispetto al testo del decreto non ci sono modifiche, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 6512/2014 nel quale fornisce alcune indicazioni operative. Un’informazione importante è che per queste domande non è necessario presentare il certificato medico. Non c’è invece alcun riferimento a quale provvidenza economica viene erogata in attesa del nuovo riconoscimento, se pensione o assegno (l’importo è lo stesso ma il limite di reddito personale è diverso).

Il comma 6 dispone:
“Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili (…), ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili (…), ovvero dell’indennità di comunicazione (…), nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore“.

Rispetto al testo del decreto è stata eliminata l’incombenza di presentare comunque domanda in via amministrativa, quindi i titolari di indennità di accompagnamento al compimento della maggiore età non devono fare nulla.

In sede di conversione è stato inoltre introdotto il comma 6-bis:
“Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita’ conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)“.
Ricordiamo che il certificato di handicap ai sensi della legge 104/92 per le persone con sindrome di Down non deve avere mai una rivedibilità (art. 94 legge 289/2002) e sull’invalidità civile si può fare riferimento al messaggio INPS 31125/2010 ed eventualmente utilizzare l’autotutela.

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