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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” che affronta all’articolo n. 25 il tema della “Semplificazione per i soggetti con invalidità”.
Finalmente sono state riconosciute le istanze sollevate da anni da parte del mondo dell’associazionismo e mai tradotte in interventi concreti.
Sono stati affrontati vari aspetti che riguardano il quotidiano delle persone con disabilità, dal rilascio e rinnovo delle patenti speciali ai parcheggi, dalle certificazioni provvisorie per l’accesso ai permessi lavorativi agli adempimenti necessari per la conferma dell’invalidità civile ai maggiorenni che ne già avevano avuto il riconoscimento da minori.

Quest’ultimo punto (commi 5 e 6 dell’art. 25 del decreto) è quello di maggior interesse per le persone con sindrome di Down e le loro famiglie.
Il comma 5 recita: “Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Il comma 6 afferma: “Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili (…), ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili (…), ovvero dell’indennità di comunicazione (…), nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Ciò significa che i genitori dei minori titolari di indennità di frequenza devono presentare domanda di conferma di invalidità civile nei sei mesi precedenti il compimento dei 18 anni; al compimento della maggiore età sarà erogata una delle provvidenze economiche destinate agli invalidi con percentuale inferiore al 100% o comunque senza necessità di assistenza continua (assegno o pensione); questi saranno comunque sottoposti a visita medica per l’ulteriore valutazione. Per quanto riguarda invece i minori titolari di indennità di accompagnamento, questi dovranno solo presentare domanda amministrativa e non saranno sottoposti a visita medica.

Le disposizioni inserite sono importanti ma per come sono scritte occorrerà certamente un intervento da parte dell’INPS per chiarirne l’applicabilità. Semplificazione si, quindi, ma anche alcuni dubbi:

  • quale provvidenza economica viene erogata a chi aveva l’indennità di frequenza da minore fino alla nuova valutazione?
  • L’assegno o la pensione, l’importo è il medesimo ma cambia il limite di reddito, personale;
  • quando deve fare la domanda di conferma dell’invalidità civile chi aveva già da minore l’indennità di accompagnamento, prima o dopo il compimento dei 18 anni? (il decreto non lo specifica come fa per i minori con indennità di frequenza, la normativa vigente impone che sia presentata alla maggiore età).

Aspettiamo quindi con urgenza una circolare dell’INPS.

Si rimanda alla lettura delle pagine di Handylex per l’approfondimento sugli altri temi presi in considerazione dall’articolo 25 del decreto legge, che, lo ricordiamo, è già in vigore dal 24 giugno e dovrà essere convertito in legge (pena la sua decadenza) entro i successivi 60 giorni.

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