SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
A seguito di insistenti richieste delle associazioni, i Ministeri dell’Istruzione e della Salute hanno concordato un “Atto di raccomandazione” che è stato trasmesso dal Ministero dell’Istruzione con Nota protocollo n° 2312 del 25/11/05.
In base all’art. 4 di tale Atto, il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione di farmaci da parte della famiglia (con allegata prescrizione del medico curante), individua, secondo una sequenza procedurale, la persona incaricata di somministrare i farmaci nell’orario scolastico. Può individuarla nell’ambito del personale docente o non docente purché sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato un corso di formazione presso le ASL per la sicurezza della salute nelle scuole.
In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se i famigliari non si offrono spontaneamente per la somministrazione, il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza di disponibilità di queste ultime ripropone il problema al Comune.
Il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all’ASL, che in questi casi è tenuta a garantire l’assistenza sanitaria a scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali.1
Nell’art. 2 dell’Atto di raccomandazione interministeriale viene chiarito che devono essere interventi che non richiedano “il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto“ somministratore.
Come espressamente afferma l’art. 5 i casi di emergenza restano di competenza dell’ASL.