Scuola Secondaria di Primo Grado (ex Scuola Media)

L’iscrizione deve essere effettuata in gennaio e va confermata entro il mese di luglio con la consegna alla nuova scuola del documento che attesta la valutazione finale della scuola primaria.
Sono infatti aboliti gli esami di licenza elementare alla fine del V anno della scuola primaria.
È infine da tenere presente che dopo il 18° anno di età gli alunni con o senza disabilità che vogliano frequentare la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) non possono più farlo durante i corsi del mattino, ma debbono frequentare i corsi per adulti o per l’educazione permanente dove è garantita la nomina dell’insegnante per le attività di sostegno e tutti gli altri diritti degli alunni con disabilità in forza della O.M. n° 455/97. Tutto ciò è previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01.
Il percorso si articola in un biennio (1 e 2 media) seguito da un anno (3 media) orientativo e con esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo, indispensabile per accedere al secondo ciclo di istruzione.
I genitori possono scegliere tra:
Tempo normale: l’orario obbligatorio settimanale delle lezioni è di 29 ore, più 1 ora aggiuntiva per approfondimenti.
Tempo prolungato: l’orario settimanale è di 36 ore, eccezionalmente estendibile a 40 ore, comprensive del tempo mensa, solo se vi siano risorse disponibili.
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE (EX LICENZA MEDIA)
L’art. 4 della Legge n° 176/07 ha reintrodotto il giudizio del Consiglio di Classe per l’ammissione all’esame conclusivo del Primo Ciclo.
In ciascuna scuola secondaria di primo grado è costituita una commissione per gli esami di stato, composta d’ufficio da tutti i professori delle terze classi, nonché dai docenti che realizzano forme d’integrazione e sostegno a favore degli alunni con disabilità.
La Legge n° 176/07 all’art. 1, comma 4, lettera b) introduce una quarta prova ministeriale uguale su tutto il territorio nazionale predisposta dall’INVALSI.
Secondo l’O.M. n° 90/01, art. 11 comma 11: “Gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato”, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico D.Lvo. n° 297 del 16/4/94: tali prove differenziate, compresa la quarta prova nazionale, devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. È da tener presente che per tali alunni si applicano anche i tempi più lunghi, le prove equipollenti e l’uso degli ausili tecnologici espressamente previsti per le scuole secondarie di secondo grado.
È opportuno che sin dal primo anno gli obiettivi del PEI, e del conseguente PSP, vengano predisposti per ottenere il diploma conclusivo del Primo Ciclo d’istruzione. Infatti l’art. 16 comma 2 della L. n° 104/92 stabilisce espressamente che “sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.
Se l’esito dell’esame non dimostra l’acquisizione degli obiettivi previsti nel PEI, la Commissione d’Esame può proporre la ripetenza o il rilascio di un attestato che certifica i crediti formativi raggiunti (descrizione delle competenze acquisite). È quindi necessario che anche gli alunni che otterranno il solo attestato siano comunque ammessi agli esami, poiché solo la Commissione d’Esame può rilasciare tale attestato.
Purché l’alunno non abbia compiuto il diciottesimo anno d’età, l’attestato dei crediti formativi è valido per l’iscrizione e la frequenza al secondo ciclo (ex scuola superiore o formazione professionale) ma non consente il conseguimento di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale.
È auspicabile quindi (per l’esigibilità del Diritto all’Istruzione) un percorso che permetta di conseguire il diploma conclusivo del Primo Ciclo d’istruzione.
Quanto alle indicazioni dei risultati sui tabelloni dall’anno scolastico 2011-2012 è stata introdotta la novità di indicare accanto ai nomi degli alunni con disabilità il termine “esito positivo” sia per quelli che conseguono il diploma, sia per quelli che conseguono l’attestato.

psp

ORIENTAMENTO PER LE SCELTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
Le scuole devono considerare l’orientamento un obiettivo di primaria importanza, da perseguire mettendo in atto una serie di iniziative volte a “formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere sé stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile”.
A loro volta i genitori devono considerare:
• i desideri e le attitudini del loro figlio oltre che i propri desideri e aspettative;
• le indicazioni degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado;
• i programmi dei singoli indirizzi;
• le offerte formative delle scuole presenti sul territorio.

NOTE:
1) L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04
2) DPR n° 89/09, art. 5, comma 1
3) DPR n° 89/09, art. 5, commi 3 e 4
4) Tutta la normativa sugli esami conclusivi del primo ciclo è ribadita anche nel D.P.R. n° 122/09, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4
5) O.M. n° 90/01, art. 11, commi 10, 11 e 12
6) C.M. n° 32/08 art. 5 lettera b) e L. n° 104/92, art. 16, comma 2
7) L. n° 104/92, art. 16, comma 3
8) O.M. n° 90/01, art. 11, comma 12
9) C.M. n° 48/12
10) L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera a), D.Lvo. n° 76/05 art. 2, comma 2 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 art. 3