Ripetenze e permanenze
1. Nel Primo Ciclo di istruzione (ex scuola elementare e media): “nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’art. 314 (operatori dell’ASL, ndr) su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza (cioè una quarta frequenza, ndr) in singole classi.”
2. Nella scuola Secondaria di Secondo grado (ex scuola superiore): “una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all’art. 316” (operatori dell’ASL).
Per chiarezza si ribadisce che anche gli alunni con disabilità possono ripetere solo una volta la stessa classe di una scuola Secondaria di Secondo grado. Eccezionalmente su delibera del Collegio dei Docenti possono ripetere per una seconda volta (cioè una terza frequenza) la stessa classe.
Tale possibilità di permanenza è aperta sia agli alunni che non hanno sostenuto l’esame di qualifica sia a quelli che l’hanno sostenuto e hanno conseguito l’attestato sulla base di un Progetto sperimentale.
A proposito di tale progetto la scuola può avvalersi:
• del ricorso alla sperimentazione;
• di quanto indicato circa la sperimentazione da realizzare nelle classi con alunni disabili;
• di un’organizzazione dell’attività scolastica “secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata”.
• di finanziamenti per le attività sperimentali d’integrazione e di percorsi individualizzati relativi anche alle sperimentazioni.
IMPOSSIBILITÀ DELLA PERMANENZA DI UN ALUNNO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SUCCESSIVAMENTE AL 6° ANNO
La L. n° 53/03 ha sancito l’inizio dell’obbligo scolastico al compimento del 6° anno di età senza prevedere eccezioni.
NOTE:
1) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, art. 316, comma 1, lettera c) che riprende l’art. 14 comma 1 lettera c) della L. n° 104/92
2) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, art. 192, comma 4
3) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, artt. 277 e 278
4) L. n° 104/92, art. 13, comma 1, lettera e) e comma 5
5) L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera b)
6) D.M. n° 111/99, art 1; D.M. n° 331/98, art. 43; C.M. n° 139/01 e C.M. n° 81/02
7) L. n° 53/03, art. 2, comma 1, lettera f). Tale legge abroga implicitamente la C.M. n° 235 del 5/9/75 che consentiva la permanenza di un anno in più nella scuola dell’infanzia per gli alunni con disabilità.