L’organico scolastico

LA STRUTTURA GENERALE

1. MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (MIUR)
Fornisce le direttive e le risorse a livello nazionale e dell’integrazione scolastica se ne occupa l’Ufficio VII – Diasabilità della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR)
Sovraintende gli USP della propria Regione e in merito all’integrazione scolastica:
• ha un apposito ufficio per le disabilità.
• autorizza lo sdoppiamento classi (in base ad un progetto di scuola o di classe).
• autorizza ore aggiuntive di sostegno.

3. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (USP)
Coordina gli istituti della propria provincia e in merito all’integrazione scolastica:
• ha un apposito ufficio per le disabilità.
• analizza le richieste pervenute dalle scuole e assegna le ore di sostegno.

LA STRUTTURA DELLA SCUOLA

struttura

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• È il legale rappresentante dell’istituto scolastico.
• Coordina la stesura del POF con gli operatori scolastici ed è responsabile della sua attuazione.
• Presiede tutte le attività logistiche, didattiche e amministrative.

Per l’integrazione:
• Presiede direttamente o per delega il GLHI e il GLHO;
• Inoltra all’USP e agli Enti Locali le richieste per le risorse necessarie all’integrazione.

2. CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO
• È l’organo di governo dell’istituzione scolastica.
• È presieduto da un genitore.
• È formato da:
o Dirigente Scolastico,
o Rappresentanti dei Genitori,
o Rappresentanti degli Insegnanti,
o Rappresentanti personale ATA Personale non docente.
o Rappresentanti degli studenti (solo per le superiori)

Per l’integrazione:
• Delibera gli impegni di spesa (ausili, corsi di aggiornamento,ecc.) inerenti al POF.

3. FIGURE STRUMENTALI
Le funzioni strumentali al POF (ex funzioni obiettivo) sono docenti di riferimento per aree di intervento considerate strategiche per la vita della scuola.
La loro attività dovrebbe comportare, di fatto, una ricaduta sull’intero istituto, in termini di credibilità, di affidabilità e quindi di tutela/incremento dell’organico.
I docenti incaricati sono funzionali al POF, sono cioè risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, e svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo.

4. CONSIGLIO DI CLASSE
È composto dagli insegnanti curricolari e di sostegno che sono corresponsabili della formazione e dell’integrazione dello studente.
Il consiglio di classe ha il compito di definire il piano d studi personalizzato (PSP) nel PEI.

5. INSEGNANTI CURRICOLARI
Sono insegnanti di tutti gli alunni della classe, compresi quelli con disabilità.
Quindi devono partecipare alla stesura del PEI e del PSP in prima persona e non delegare all’insegnante
di sostegno.

6. INSEGNANTI DI SOSTEGNO
• Il docente di sostegno è assegnato alla classe (non all’alunno) in contitolarità con i docenti curricolari.
• Le ore di sostegno, anche quelle in deroga, vengono richieste nel PEI (Piano educativo Individualizzato) sulla base delle indicazioni contenute nella DF (Diagnosi Funzionale).
• Il Dirigente Scolastico inoltra la domanda all’USR e USP che assegnano poi il numero complessivo di ore alla scuola. Il Dirigente distribuisce poi le ore assegnate alla scuola tra le classi frequentate da alunni con disabilità, sentito anche il parere del GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto).

7. COLLABORATORI SCOLASTICI A.T.A. (ex bidelli)1
1. Assistenza materiale di base: accompagnamento da fuori a dentro la scuola o da una classe all’altra. È una mansione ordinaria dei collaboratori scolastici.
2. Assistenza specialistica di base: assistenza igienica personale e accompagnamento ai servizi igienici. Se ne occupa un collaboratore scolastico (preferibilmente dello stesso sesso dell’alunno) dopo aver fatto un corso di aggiornamento. Il collaboratore ha diritto ad un aumento di stipendio pensionabile.

8. ASSISTENTI ALLA PERSONA2
A meno che la normativa regionale non stabilisca diversamente, vengono forniti da:
– Comune per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo.
– Provincia per le scuole superiori.

Tale figura deve stare in classe, eccezionalmente anche fuori se per attività previste nel PEI, svolgendo funzioni di:
– favorire l’autonomia, la comunicazione, la socializzazione.
– sostegno alla didattica (su indicazione dei docenti).

È sufficiente il diploma di scuola superiore.

NOTE:
1) Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 siglato il 7/10/2007, art. 47, tab. A che conferma il CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003, art. 47, tab. A e Nota Ministeriale prot. 3390 del 30/11/01
2) L. n° 104/92, art. 13, comma 3