LA SCUOLA PRIVATA
Sotto la denominazione “scuola privata” si includono tre tipologie di scuola diversa da quella pubblica:
a) Scuola “privata”: gli alunni che frequentano questo tipo di scuole alla fine di ogni anno scolastico devono sostenere un esame di idoneità presso una scuola pubblica per essere ammessi all’anno scolastico successivo.
b) Scuola “privata paritaria”: sono scuole di gestione privata, ma equiparate a quelle pubbliche.
c) Scuola “privata paritaria e parificata”: sono solo quelle scuole primarie (ex elementari) che stipulano una convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale relativa all’O.M. 215/92 e al D.M. n° 84/08, sui quali si basa l’impegno della Direzione Scolastica Regionale a fornire un contributo per il pagamento dei docenti.
Le scuole “paritarie” che hanno deciso di fruire della legge sulla parità (sia parificate che non parificate) sono obbligate ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta1 e devono garantire:
• diritto allo studio: la domanda d’iscrizione, anche di un alunno con disabilità, deve essere accolta;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• personale ausiliario (ex bidelli) adeguato per l’assistenza igienica e l’igiene personale degli alunni con disabilità;
• gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione che debbono essere assegnati dai Comuni per le scuole dell’infanzia e del Primo Ciclo e dalle Province per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio;
• il Trasporto è garantito, su richiesta della scuola, dagli enti locali come previsto dalle leggi regionali per il diritto allo studio;
• costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta “normale” prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo dovrebbe essere richiesto per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili;
• anche nella formazione delle classi le scuole paritarie sono tenute ad uniformarsi alla normativa della scuola pubblica.2
• L’insegnante per le attività di sostegno. In relazione a questo occorre distinguere:
Scuola dell’infanzia: viene erogato un piccolo contributo3 omnicomprensivo annuale per alunno con disabilità a richiesta della scuola all’ufficio competente del USP o della Direzione Scolastica Regionale (D.M. 21/05/07 art. 8 e DDG per lo studente n° 59/07 art. 4).
Scuola Primaria: tali scuole si differenziano in scuole “paritarie” e scuole “paritarie parificate”.
Le scuole “paritarie parificate”, come già detto, ottengono un contributo per il pagamento dei docenti, compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (certificazione e Diagnosi Funzionale) relativa agli alunni con disabilità ivi iscritti.
Sempre dopo domanda documentata, le scuole “paritarie” non parificate godono invece solo del contributo omnicomprensivo del D.M. del 21/05/07 art. 8 e del DDG per lo studente n° 59/07 art. 5.
Scuole secondarie di I e II grado: possono chiedere il contributo di cui all’art. 8 del D.M. del 21/05/07 e all’art. 5 del DDG per lo studente n° 59/07.
N.B. Per tutti gli ordini di scuola: se si tratta di scuole cattoliche, risulta che molte diocesi hanno costituito un fondo per l’integrazione scolastica ricavato dall’8 per mille, al quale i dirigenti scolastici possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell’insegnante di sostegno.
In base alla Legge Finanziaria 2007 n° 296/064 i genitori che iscrivono i figli alla scuola paritaria del Primo e del Secondo Ciclo hanno diritto, a domanda ad un contributo, purché il reddito familiare non superi i 50.000 Euro.
NOTE:
1) L. n° 62/00, art. 1, comma 4, lettera e) e D.M. n° 83 del 10/10/2008
2) Nota Ministeriale prot. n° 245 del 20/02/2002, punto C
3) L. n° 62/00, art. 1, comma 14
4) L. n. 296/06