Documentazione necessaria alla prima iscrizione
1. VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE…
Per la prima iscrizione all’inizio del percorso scolastico (scuola dell’Infanzia o scuola primaria se non ha frequentato la scuola dell’infanzia) il bambino con disabilità ha bisogno dell’attestato d’alunno in situazione
di handicap che resterà valido per tutto il percorso scolastico, salvo i casi in cui è espressamente indicata la rivedibilità.
Il D.P.C.M. n° 185/06 ribadisce che tale certificazione riguarda solo casi di alunni con “minorazioni stabilizzate
o progressive”. Pertanto tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili a questo criterio non potranno più ottenere questa certificazione e quindi non avranno più diritto all’insegnante di sostegno.
Il documento d’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20/03/2008 all’art. 2 comma 1 prevede che, se il bambino è già stato certificato dall’ASL per invalidità o handicap al momento della nascita o comunque prima dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, come pure per i bambini con sindrome di Down ai quali sia stata rilasciata la mappa cromosomica, tale certificazione è valida anche ai fini dell’iscrizione scolastica. Però, non essendo ancora stati emanati i decreti attuativi di questo documento, le indicazioni ivi contenute non sono ancora norma nazionale. Alcune regioni però hanno stipulato degli accordi con gli Uffici Scolastici Regionali per anticipare l’applicazione di tali indicazioni.
Per chi non ha già una tale certificazione all’inizio del percorso scolastico e rientra nei criteri del D.P.C.M. n° 185/06 e della L. n° 104/92, tale attestazione può essere richiesta al momento della prima iscrizione scolastica dai genitori o da chi ne fa le veci a:
1. ASL di riferimento: In genere il bambino, oltre che dal medico o dal pediatra di fiducia, è seguito dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL del territorio di residenza, che si avvale della collaborazione di una équipe multidisciplinare. È a tale Servizio che i genitori devono richiedere l’attestato d’alunno in situazione di handicap.
2. Centro privato convenzionato e/o accreditato: l’Atto d’indirizzo D.P.R. del 24/2/94 stabilisce che può provvedere a rilasciare tale attestazione anche lo specialista di un centro convenzionato con l’ASL o accreditato, ai sensi dell’art. 26 della legge n° 833/78. In questo caso, tale documentazione è valida a tutti gli effetti. Però, dopo il D.P.C.M. n° 185/06 occorre verificare come le singole Regioni hanno legiferato su tale materia.
N.B.: Secondo il D.P.C.M. n° 185/06, non è più previsto che centri privati non convenzionati o non accreditati possano rilasciare tale certificazione.
2. L’ISCRIZIONE
Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate.
Qualora si verifichi un numero d’iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell’Istituto, deve essere data la precedenza all’iscrizione degli alunni con disabilità in particolare di quelli in situazione di gravità.
La famiglia provvede all’iscrizione del proprio figlio nelle date definite annualmente dal MIUR (orientativamente entro gennaio di ogni anno). Entro i primi di luglio deve completare l’iscrizione, presentando alle scuole, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la certificazione medica attestante la situazione di handicap e la Diagnosi Funzionale, se non già trasmessa (vedi schema riassuntivo “Chi fa che cosa?”).
Tale certificazione deve essere redatta su un apposito modulo che può essere diverso nelle singole province.
È importante segnalare fin dal momento dell’iscrizione particolari necessità, quali, ad esempio: trasporto, assistenza per l’autonomia e la comunicazione, assistenza per l’igiene personale, esigenze alimentari, somministrazione di farmaci, terapie specifiche o altro.
Questa procedura si ripete al momento dell’iscrizione in ogni ordine di scuola.
Gli alunni con sindrome di Down sono dichiarati, con Handicap in situazione di gravità, senza bisogno di alcuna visita medica, sulla base del cariotipo (mappa cromosomica). I genitori, esibendo tale mappa alla ASL o al medico di famiglia, hanno diritto ad ottenere la certificazione.
3. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)
Alla stesura della DF provvede l’unità multidisciplinare dell’A.S.L. che è composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali dell’ASL competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati.
N.B. Si è ancora in attesa dei decreti applicativi del documento d’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Tuttavia alcune regioni stanno già applicando le indicazioni in esso contenute. In base all’art. 2, comma 2 del documento d’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 la DF deve essere “redatta secondo i criteri del modello bio-psicosociale alla base dell’ICF e si articola nelle seguenti parti:
• approfondimento anamnestico e clinico;
• descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
• definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
• individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l’integrazione scolastica e sociale”.
In relazione a quest’ultimo punto, l’equipe multidisciplinare deve essere affiancata da un esperto in didattica speciale, nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale (probabilmente insegnante specializzato per il sostegno) e da un operatore sociale del Piano di Zona.
Comunque “la Diagnosi Funzionale viene sempre stesa dall’Unità Multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia”.
Sempre in base all’ultima Intesa Stato-Regioni la Diagnosi funzionale include il Profilo Dinamico Funzionale.
La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la privacy.
Deve essere redatta entro il 30 luglio dell’anno precedente (ma sarebbe preferibile averla già entro metà marzo) ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente.
Se l’équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi funzionale in tempo utile per l’iscrizione, può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia).
In mancanza della Diagnosi Funzionale la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l’alunno disabile.
La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale. Questo costituisce il necessario presupposto per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del conseguente Piano di Studio Personalizzato (PSP).
Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere ed attuare tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l’inserimento dell’alunno disabile (richiesta dell’insegnante di sostegno, risorse economiche per materiali, richieste di eventuale trasporto, ecc.).
NOTE:
1) D.P.C.M. n° 185/06; Atto d’indirizzo D.P.R. del 24/02/94, art. 2 e L. n° 104/92, art. 12, comma 5
2) L. n° 104/92, art. 3
3) C.M. n° 110/07
4) L. n° 104/92, art. 12, comma 4
5) C.M. n° 363/94
6) L. n° 104/92, art. 3, comma 3
7) Legge Finanziaria per il 2003 L. n° 289/02, art. 94, comma 3
8) Atto d’indirizzo D.P.R. del 24/02/94, art. 3
9) Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2 comma 2
10) D.P.C.M. n° 185/06, art. 3, comma 1 e L. n° 333/01, art. 4 commi 1 e 2
11) Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2 comma 2