Testamento

I genitori che vogliano disporre dei loro beni dopo la morte a favore dei figli, possono  redigere un testamento. Il testamento può essere olografo o per atto di notaio. Il primo deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore e può essere anche custodito in casa o affidato ad altra persona di fiducia. Il secondo viene scritto e trattenuto nei propri atti da un notaio. Il testamento olografo può essere stracciato e riscritto in ogni momento. Contiene le disposizioni patrimoniali, ma può anche contenere indicazioni (che dovranno essere prese in considerazione) circa l’eventuale nomina dell’amministratore di sostegno o di un tutore per i figli con disabilità. La norma civilistica vuole che ai figli sia assegnata una quota di patrimonio in piena proprietà a titolo di legittima (1/3 minimo se trattasi di figlio unico, 1/2 diviso tra tutti i figli se sono più di uno). Tuttavia, dato che presumibilmente la persona con sindrome di Down non avrà figli, è consigliabile assegnare a quest’ultima l’usufrutto di uno o più immobili – per consentirle di avere un domicilio ed una rendita – ed assegnarne invece la nuda proprietà ai fratelli ovvero a parenti che si presume vorranno occuparsi della persona con disabilità. È opportuno comunque consigliarsi con un notaio per definire le proporzioni nel rispetto della quota legittima e per valutare altre variabili (entità del patrimonio, condizioni della persona con disabilità, rapporti tra fratelli.

Per ulteriori approfondimenti http://aipd.it/diritti_agevolazioni/altri-strumenti-di-tutela-trust-incapacita-naturale-testamento/ e in particolare consultare la scheda n. 8.