Interdizione

L’interdizione comporta l’incapacità totale di agire della persona oggetto di tale procedimento e la nomina di un tutore, cioè di colui che legalmente rappresenta l’interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Tuttavia l’autorità giudiziaria può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere  compiuti dall’interdetto senza l’intervento o con l’assistenza del tutore . Gli atti specificamente non indicati compiuti dall’interdetto possono quindi essere annullati. Il tutore è tenuto comunque a richiedere  l’autorizzazione al giudice tutelare o al tribunale per l’esecuzione di determinati atti e deve inoltre presentare periodicamente il rendiconto della sua amministrazione. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, o se abusa dei suoi poteri. Può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.

Per ulteriori approfondimenti clicca qui http://aipd.it/diritti_agevolazioni/interdizione-e-inabilitazione/ e in particolare consulta la scheda n. 7.