Incapacità alla firma
Le persone che non sono in grado di firmare per ragioni non connesse alla capacità di intendere e di volere (ad esempio per analfabetismo o per impedimento fisico) possono in ogni caso stipulare atti validi. A tal fine, l’interessato deve far attestare da un pubblico ufficiale (un notaio o l’impiegato addetto del proprio Comune di residenza) l’incapacità alla firma 240, ed esibire tale attestazione, unitamente al proprio documento d’identità, in luogo della sottoscrizione dell’atto.