INABILITAZIONE

L’inabilitazione consente alla persona oggetto di tale procedimento una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione (atti giuridici, conclusione di contratti) anche se l’autorità giudiziaria, sulla stessa sentenza di pronuncia dell’inabilitazione, può stabilire la possibilità per l’inabilitato di compiere autonomamente taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 427 c.c.). Le persone inabilitate possono essere assunte firmando da sé il proprio contratto di lavoro. L’istanza di inabilitazione determina da parte del giudice tutelare la nomina di un curatore i cui compiti consistono nell’aiutare l’inabilitato ad amministrare i suoi beni ed essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio. Così come il tutore, anche il curatore necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare (per tutti gli atti di straordinaria amministrazione) e del tribunale (in caso di vendita di beni di una certa entità, costituzione di pegni o ipoteche, realizzazione di compromessi e transazioni). La procedura, i soggetti legittimati a presentare l’istanza e a ricoprire il ruolo di curatore sono gli stessi previsti per l’interdizione.

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