Poste Italiane, di recente (il 24 giugno 2014), ha aggiornato il Regolamento dei Libretti di Risparmio Postali.
In particolare nella pagina 2 del “Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Libretti Nominativi Ordinari, Libretti nominativi speciali dedicati ai minori di età, Libretti al portatore e Libretti giudiziari”, al paragrafo “Caratteristiche specifiche della tipologia libretti nominativi ordinari” è indicato: “Nel caso in cui l’intestatario, al momento della richiesta di prelievo risulti ancora minorenne, è necessario, conformemente alla previsione dell’art. 320, comma 4, del Codice civile, il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, salvo che si tratti di prelievo da parte degli esercenti la potestà genitoriale di somme erogate dall’INPS mediante accredito sul libretto a titolo di indennità di frequenza e di indennità di accompagnamento di cui l’intestatario è beneficiario”.
Tale indicazione viene incontro finalmente alle necessità dei genitori dei minori titolari di provvidenze economiche che hanno scelto di far erogare tali provvidenze sui libretti postali.
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