Skip to main content
DONA ORA
News

Emergenza Coronavirus – Misure per le persone con disabilità

Il Consiglio dei Ministri ha varato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” denominato “Cura Italia” che prevede, tra le altre misure a sostegno di tutti i lavoratori, una serie di misure a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Qui un breve sunto degli articoli contenenti le misure a sostegno dei lavoratori e delle persone con disabilità. Per l’approfondimento si rimanda al Testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e alle successive indicazione che verranno emanate dall’INPS.

Capo II – Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23 – I genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla gestione separata o lavoratori autonomi, a decorrere dal 5 marzo hanno diritto a fruire di un congedo continuativo o frazionato, per i figli di età non superiore ai 12 anni.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, purché nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono comunque astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado senza rischio di licenziamento e con la garanzia di conservare il posto di lavoro.

Art. 24 – Il numero di giorni di permesso retribuito di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Il 18 marzo l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio ha precisato: “I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).”
Questi permessi sono estesi dal comma 6 dello stesso articolo 33 anche ai lavoratori con disabilità grave accertata. Nei prossimi giorni ci si attende un chiarimento in tal senso.

Art. 25 – A decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire del congedo parentale previsto per i figli minori fino a 12 anni di età per tutta la durata della sospensione secondo le modalità previste dall’amministrazione pubblica di appartenenza.

In alternativa al congedi parentale di cui agli Articoli 23 e 25 i genitori lavoratori hanno la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il bonus è elevato a 1000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 26 – Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità (ex articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104), ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Art. 39 – Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori con disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con
disabilità hanno diritto, ove possibile, a svolgere il lavoro in modalità agile.

Art. 47 – Sull’intero territorio nazionale è sospesa l’attività nei Centri semiresidenziali per persone con disabilità. L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario. Per tutta la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
Fino alla data del 30 aprile 2020 l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri.

Art. 48 – Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni possono fornire prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, insieme agli enti gestori, impiegando i medesimi operatori adottando tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter!